Legge 899/1934
Art. 23
Articolo 23. Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettive sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianita': 1° - ufficiali dei CC. RR.; 2° - ufficiali di fanteria (ruolo di comando); 3° - ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione); 4° - ufficiali di cavalleria (ruolo di comando); 5° - ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione); 6° - ufficiali di artiglieria (ruolo di comando); 7° - ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione); 8° - ufficiali del genio (ruolo di comando); 9° - ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione); 10° - ufficiali medici; 11° ufficiali chimici-farmacisti; 12° - ufficiali di commissariato; 13° - ufficiali di sussistenza; 14° - ufficiali di amministrazione; 15° - ufficiali veterinari. Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono inscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianita'. Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione: dei generali dei CC. RR.; dei generali medici; dei generali commissari; i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti. Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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