Legge 899/1934
Art. 21
Articolo 21. Per conseguire la promozione, nel proprio non ruolo: a) l'ufficiale - nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti - deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti; b) l'ufficiale deve essere prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul relativo quadro; c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato prescelto per la carica superiore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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