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Legge 899/1934

Art. 20

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/20parte di Legge 899/1934
Articolo 20. I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioe' dal 1° luglio dell'anno in cui sono formati, al 30 giugno dell'anno successivo. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il Ministro per la guerra, nei limiti stabiliti dall'articolo 31, determina e fa conoscere - in una o piu' volte - i limiti di anzianita' entro cui sono compresi gli ufficiali che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria, per la inscrizione sui relativi quadri. Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere - in una o piu' volte - i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali di ogni arma, corpo o servizio che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria. L'ufficiale che non consegua la promozione nel periodo di tempo al quale il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per potere essere iscritto sul nuovo quadro. Nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti classifica, esperimenti od esami, l'ufficiale e' soltanto sottoposto a nuova classifica, ma non ripete gli esperimenti od esami. L'ufficiale che sia inscritto sul quadro nel secondo semestre di validita' del quadro stesso e' riportato sul nuovo quadro, senza che debba intervenire una nuova procedura di avanzamento. Quando, a parere delle autorita' di cui all'articolo 5, l'ufficiale inscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorita' predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro. L'ufficiale cancellato dal quadro e' considerato non prescelto per l'avanzamento.

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