Legge 899/1934
Art. 190
Articolo 190. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge e' abrogata dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 7 giugno 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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