Legge 899/1934
Art. 189
Articolo 189. E' data facolta' al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto Ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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