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Legge 899/1934

Art. 178

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/178parte di Legge 899/1934
Articolo 178. Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35. Per le modalita' dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), ne' debbono frequentare appositi corsi di istruzione. Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purche' non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

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