Legge 899/1934
Art. 177
Articolo 177. Le autorita' che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo; salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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