Legge 899/1934
Art. 17
Articolo 17. L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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