Legge 899/1934
Art. 16
Articolo 16. Qualora a carico di un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravita', il Ministro per la guerra ha facolta' di sospenderne la promozione. Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilita' il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale e' nuovamente prescelto per l'avanzamento viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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