Legge 899/1934
Art. 148
Articolo 148. In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilita' saranno applicati gradualmente, come segue: anno 1934 anno 1935 anno 1936 - - - generale di divisione ....... 63 62 62 generale di brigata e maggior generale .................. 61 60 59 colonnello .................. 57 56 56 tenente colonnello .......... 54 53 52 maggiore .................... 52 51 50 capitano .................... 48 47 46 Il Ministro per la guerra, in assolutamente eccezionale, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, puo', fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilita' a chi eccella per qualita' professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicche' il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito. Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel Bollettino militare, della relativa motivazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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