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Legge 899/1934

Art. 147

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/147parte di Legge 899/1934
Articolo 147. Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianita', ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale. Le disposizioni stesse non si applicano inoltre: a) agli ufficiali che abbiano gia' compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934-XII n. 85, e siano gia' stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore dalla predetta legge; b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto - in parte - dette periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

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