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Legge 899/1934

Art. 119

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/119parte di Legge 899/1934
Articolo 119. Gli ufficiali di complemento possono essere promossi: a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi; b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario; c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare o una ricompensa al valor militare e riportata una o piu' ferite; d) fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

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