Legge 899/1934
Art. 118
Articolo 118. L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, inscritti negli speciali ruoli di cui alla leggo sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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