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Legge 899/1934

Art. 107

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/107parte di Legge 899/1934
Articolo 107. Agli ufficiali collocati a disposizione competono tutti gli assegni ed indennita' varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennita' varie inerenti a detta carica. Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali a disposizione hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza a disposizione. Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria ai termini del comma precedente e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918 ovvero una campagna 1915-1918 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennita' annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati: colonnelli .............................. L. 9.000 colonnelli che abbiano comandato in linea durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti ...... » 12.000 generali di brigata .................... » 12.000 generali di divisione .................. » 14.000 generali di corpo di armata ............ » 16.000 generali di corpo d'armata, designati d'armata ............................. » 18.000

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