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Legge 899/1934

Art. 106

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/106parte di Legge 899/1934
Articolo 106. Gli ufficiali collocati a disposizione sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di eta' del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali a disposizione sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali. Il periodo trascorso a disposizione si computa per intero agli effetti della pensione. Al termine della permanenza nella posizione di a disposizione, gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della eta' e della idoneita'). I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purche' abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

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