Legge 479/1930
Art. 8 — Presso ogni sezione di tiro a segno puo' costituirsi: un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale…
Art. 8. Presso ogni sezione di tiro a segno puo' costituirsi: un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo; un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all'Opera nazionale Dopolavoro. Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel Consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando della divisione militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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