Legge 479/1930
Art. 7 — L'Unione italiana del tiro a segno provvede, merce' l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni…
Art. 7. L'Unione italiana del tiro a segno provvede, merce' l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col Ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro. Il presidente dell'Unione e' nominato dal presidente del Comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col Ministro per la guerra; fa parte, di diritto, della presidenza dell'Unione il capo del servizio del Ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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