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Legge 479/1930

Art. 7 — L'Unione italiana del tiro a segno provvede, merce' l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/7parte di Legge 479/1930
Art. 7. L'Unione italiana del tiro a segno provvede, merce' l'organizzazione e il disciplinamento delle esercitazioni libere e delle gare, previe intese col Ministero della guerra, all'organizzazione, alla preparazione e all'intervento delle rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali di tiro. Il presidente dell'Unione e' nominato dal presidente del Comitato olimpionico nazionale italiano, di concerto col Ministro per la guerra; fa parte, di diritto, della presidenza dell'Unione il capo del servizio del Ministero della guerra, che provvede al funzionamento del tiro a segno nazionale.

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