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Legge 479/1930

Art. 22 — Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali societa' del tiro a segno si trasformeranno in…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/22parte di Legge 479/1930
Art. 22. Un mese dopo la promulgazione della presente legge, le attuali societa' del tiro a segno si trasformeranno in sezioni di tiro a segno. Un regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge determinera' le norme per la sua esecuzione. Qualsiasi disposizione non prevista in questa legge o contraria ad essa e' abrogata. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Gazzera - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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