Legge 479/1930
Art. 21 — Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero in trasgressione alle disposizioni della presente legg…
Art. 21. Le sezioni di tiro a segno nazionale, che incorressero in trasgressione alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, saranno richiamate all'osservanza delle medesime dal Comando della divisione militare e, dove le trasgressioni siano gravi, potranno essere sciolte dal Ministero della guerra su proposta del predetto Comando. Le sezioni sciolte vengono ricostituite nel termine di tre mesi; nell'intervallo fra lo scioglimento e la ricostituzione della sezione, il locale e le armi dovranno passare in custodia alle autorita' militari. Gli inscritti alle sezioni di tiro a segno che si rendono indegni di appartenervi saranno espulsi dai ruoli dell'istituzione per decreto del Ministero della guerra su proposta del Comando della divisione militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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