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Legge 1178/1926

Art. 6 — Il naviglio ausiliario e sussidiario e' assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Coman…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/6parte di Legge 1178/1926
Art. 6. Il naviglio ausiliario e sussidiario e' assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio, ausiliario e sussidiario, e' alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.

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