Legge 1178/1926
Art. 6 — Il naviglio ausiliario e sussidiario e' assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Coman…
Art. 6. Il naviglio ausiliario e sussidiario e' assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio, ausiliario e sussidiario, e' alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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