Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1178/1926Art. 5
Legge 1178/1926

Art. 5 — I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, draga…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/5parte di Legge 1178/1926
Art. 5. I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1178/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.