Legge 1178/1926
Art. 5 — I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, draga…
Art. 5. I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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