Legge 1178/1926
Art. 58 — Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano…
Art. 58. Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti dalla presente legge all'art. 53 per il Corpo del genio navale. Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del Corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di eta' degli ufficiali di vascello.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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