Legge 1178/1926
Art. 57 — Il Ministero della marina ha facolta' di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli uf…
Art. 57. Il Ministero della marina ha facolta' di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di questi ultimi. Pertanto i quadri organici degli ufficiali di vascello si intenderanno aumentati, nei vari gradi, di tanti posti quanti sono quelli che resteranno scoperti nei gradi corrispondenti del ruolo degli ufficiali delle armi navali. Tali posti saranno successivamente diminuiti, man mano che verranno a diminuire i posti scoperti nel ruolo degli ufficiali delle armi navali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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