Legge 1178/1926
Art. 2 — Il servizio navale comprende: a) le forze navali armate; b) le forze navali mobilitabili; c) i gruppi di navi…
Art. 2. Il servizio navale comprende: a) le forze navali armate; b) le forze navali mobilitabili; c) i gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata; d) il naviglio ausiliario e sussidiario.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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