Legge 1178/1926
Art. 1 — Alla Regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal Ministero della marina; a) serv…
Art. 1. Alla Regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal Ministero della marina; a) servizio navale nelle acque nazionali, nelle acque coloniali e all'estero; b) servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale e nel territorio coloniale; c) servizi centrali; d) servizi speciali; e) istituti e scuole della Regia marina. Il Ministero delle colonie concorre alle spese per il servizio navale e dipartimentale nelle Colonie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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