Legge 272/1913
Art. 55 — Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L
Art. 55. Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti: 1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29; 2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente; 3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio; 4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorita' giudiziaria, ovvero alle autorita' di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31; 5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.
↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.