Legge 272/1913
Art. 54 — I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art
Art. 54. I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.
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