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Legge 272/1913

Art. 11 — Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione: 1° i titoli del …

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/11parte di Legge 272/1913
Art. 11. Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione: 1° i titoli del debito pubblico; 2° i titoli garantiti dallo Stato; 3° le cartelle di credito fondiario italiano; 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento; 5° i titoli cambiari. I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.

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