Legge 272/1913
Art. 11 — Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione: 1° i titoli del …
Art. 11. Nelle borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione: 1° i titoli del debito pubblico; 2° i titoli garantiti dallo Stato; 3° le cartelle di credito fondiario italiano; 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento; 5° i titoli cambiari. I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di borsa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione del comma 1 dell'art. 11; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 11, comma 1.
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