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Legge 272/1913

Art. 10 — Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nel…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/10parte di Legge 272/1913
Art. 10. Le Camere di commercio, sentita la deputazione ed il Sindacato di borsa, potranno stabilire per l'entrata nelle borse l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di borsa. Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'articolo 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le borse del Regno.

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