D.P.R. 136/2009
Art. 60 — Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi
Art. 60. Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi 1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore. 2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa. 3. Per le forniture di beni di importo inferiore a diecimila euro, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento. 4. Per le forniture di beni aventi importo superiore ai diecimila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento. 5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a cinquantamila euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento. 6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi e' attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento. 7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte. 8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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