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D.P.R. 136/2009

Art. 59 — Ufficiale rogante

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/59parte di D.P.R. 136/2009
Art. 59. Ufficiale rogante 1. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 11, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata. 2. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.

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