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D.P.R. 167/2006

Art. 70 — Accademie

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/70parte di D.P.R. 167/2006
Art. 70. Accademie 1. Le spese relative al mantenimento ed all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo. 2. L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi ed i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico: a) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi; b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento. Note all'art. 70: - Il testo degli articoli 3 e 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203), e' il seguente: «Art. 3. - Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonche' l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalita' dei militari nonche' ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.». «Art. 8. - I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali. I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria, ma e' fatto loro divieto di svolgere attivita' sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 5. La costituzione di associazioni o circoli fra militari e' subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.». - Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del codice civile: «Art. 39 (Comitati). - I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e' stabilito nelle leggi speciali.». «Art. 40 (Responsabilita' degli organizzatori). - Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunciato.».

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