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D.P.R. 167/2006

Art. 69 — Scuole militari

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/69parte di D.P.R. 167/2006
Art. 69. Scuole militari 1. Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'amministrazione. 2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili. 3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto quando i corsi siano sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lascino definitivamente la scuola. 4. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente. 5. La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola. 6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola. Nota all'art. 69: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950 (Ordinamento delle scuole militari), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1956, n. 214.

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