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D.P.R. 167/2006

Art. 61 — Competenze

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/61parte di D.P.R. 167/2006
Art. 61. Competenze 1. Le direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, provvedono: a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilita' speciale con le competenti sezioni di tesoreria provinciale ed alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilita' di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi; b) alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa; c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'articolo 60 della legge di contabilita' generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui al precedente articolo 48. Il riscontro di competenza dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione. 2. Le direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'ufficio centrale delle ispezioni presso il Ministero della difesa sui relativi esiti. 3. Le direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali del corpo di amministrazione e di commissariato per l'Esercito e dei rispettivi corpi di commissariato per la Marina militare e l'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali dell'Arma stessa. 4. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni. 5. Le competenze di cui al presente articolo, relative agli organismi a carattere interforze, sono assolte dalla direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, che opera alle dipendenze del segretariato generale della difesa. Nota all'art. 61: - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30 (Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1981, n. 55), e' il seguente: «Art. 4 (Compiti delle direzioni di amministrazione). - Le direzioni di amministrazione assolvono i compiti seguenti: a) assicurano il finanziamento degli enti amministrativamente dipendenti, attraverso la disponibilita' dei fondi accreditati dall'amministrazione centrale sulle apposite contabilita' speciali, e la resa dei conti relativi; b) svolgono le funzioni di natura giuridico-amministrativa ad esse devolute in relazione all'ordinamento delle singole Forze armate; c) esercitano l'azione di controllo amministrativo nei confronti degli enti della rispettiva giurisdizione sia in sede ispettiva, sia in sede di revisione degli atti di gestione per conto anche della ragioneria centrale del Ministero della difesa.». «Art. 5 (Istituzione di una direzione di amministrazione interforze). - E' istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente art. 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.».

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