D.P.R. 167/2006
Art. 60 — Cessioni e prestiti a Forze armate estere
Art. 60. Cessioni e prestiti a Forze armate estere 1. Le cessioni ed i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 60.
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