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D.P.R. 167/2006

Art. 55 — Dichiarazione di fuori servizio dei materiali

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/55parte di D.P.R. 167/2006
Art. 55. Dichiarazione di fuori servizio dei materiali 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' quelle recate dagli articoli da 56 a 60. 2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio. 3. La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, da apposito organo tecnico. 4. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere: a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie; b) trasformati; c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei; d) permutati; e) distrutti o smaltiti. 5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati. Nota all'art. 55: - Il testo dell'art. 49 della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente: «Art. 49 (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440». 2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185. 3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalita' per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non piu' destinati all'impiego, allo scopo di consentirne l'esposizione al pubblico. 4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.».

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