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D.P.R. 167/2006

Art. 54 — Classificazione e codificazione dei materiali

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/54parte di D.P.R. 167/2006
Art. 54. Classificazione e codificazione dei materiali 1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in: a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti ad esigenze di impiego; b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso; c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare; d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche. 2. Le istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale ed i tempi minimi di utilizzabilita' presunta. 3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti ed i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna imputabilita' e, se vi sia stata denuncia alla procura regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso. 4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle commissioni di accertamento ed alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'. 5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 8, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore. 6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1. 7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, ad eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale. 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. 9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale. 10. La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile ed i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva. 11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.

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