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D.P.R. 167/2006

Art. 23 — Valore in danaro della razione viveri

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/23parte di D.P.R. 167/2006
Art. 23. Valore in danaro della razione viveri 1. Il valore in danaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 22, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in danaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.

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