D.P.R. 167/2006
Art. 23 — Valore in danaro della razione viveri
Art. 23. Valore in danaro della razione viveri 1. Il valore in danaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 22, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in danaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
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