D.P.R. 167/2006
Art. 22 — Paga ed indennita' dei militari di truppa non in servizio permanente
Art. 22. Paga ed indennita' dei militari di truppa non in servizio permanente 1. Ai militari di truppa in ferma volontaria, ai graduati di truppa ed ai militari semplici in servizio, la paga e le altre indennita', i compensi ed i soprassoldi sono corrisposti entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, salvo che il pagamento non sia accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. 2. Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione. 3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio. 4. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
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