D.P.R. 115/2002
Art. 278 — Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
Art. 278. (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo) 1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, e' effettuata mediante copie autentiche.
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