D.P.R. 115/2002
Art. 277 — Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
Art. 277. (Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa) 1. Sino a che non e' emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e' quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
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