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D.P.R. 77/2001

Art. 8 — Informazioni sulle condizioni di fornitura

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/8parte di D.P.R. 77/2001
Art. 8. Informazioni sulle condizioni di fornitura 1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo 7 comprendono almeno: a) informazioni sulle modalita' di richiesta; b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato il termine di fornitura previsto; c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente e' obbligato ad accettare; d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo e' stato rimesso in servizio, notificandolo, se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato il tempo di riparazione previsto. Qualora vengano offerte differenti classi di qualita' di riparazione per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti tempi normali di riparazione; e) le modalita' di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

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