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D.P.R. 77/2001

Art. 7 — Disponibilita' delle informazioni

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/7parte di D.P.R. 77/2001
Art. 7. Disponibilita' delle informazioni 1. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni relative all'offerta di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche, alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione, al regime autorizzatorio nonche' ai requisiti per il collegamento delle apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti dall'Autorita'. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati a cura dell'Autorita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea le modalita' secondo cui sono rese disponibili tali informazioni.

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