D.P.R. 77/2001
Art. 15 — Procedura di conciliazione
Art. 15. Procedura di conciliazione 1. Ferma restando l'esperibilita' degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14, comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorita'. 2. Se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente, di cui al comma 1, puo' ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante richiesta scritta alla Autorita' ed alla Commissione europea. 3. L'Autorita', se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma 2, vi siano i presupposti per un riesame, puo' rinviare il caso al comitato ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del medesimo decreto. 4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono i costi della loro partecipazione. Note all'art. 15: - L'art. 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni." e' il seguente: "1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) - ac) (omissis); ad) "comitato ONP", il comitato di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;". - L'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubbica n. 318/1997 e' il seguente: "9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura: a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro puo' decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti; b) il ricorrente, le autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilita' di presentare osservazioni in forma scritta ed orale al gruppo di lavoro; c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinche' quest'ultimo possa esprimere il suo parere".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 77/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.