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D.P.R. 77/2001

Art. 14 — Notifiche e relazioni

ELI /it/dpr/2001/01/11/77/art/14parte di D.P.R. 77/2001
Art. 14. Notifiche e relazioni 1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 6. 2. L'Autorita' provvede affinche' siano rese disponibili statistiche, almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione. Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. 3. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione e li fornisce, su richiesta, i dati relativi ai casi in cui e' stato limitato l'accesso o l'uso di linee affittate nonche' le informazioni sulle misure prese e sulle relative motivazioni.

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