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D.P.R. 444/2000

Art. 18

ELI /it/dpr/2000/12/28/444/art/18parte di D.P.R. 444/2000
Articolo 18 (L-R) Copie autentiche 1. - 2. - 3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

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