D.P.R. 444/2000
Art. 17 — (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Art. 17. (R) Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo, informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
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Abroga · 1
- D.lgs 82/03 — Codice dell'amministrazione digitale.autoritativoha disposto (con l'art. 75, comma 3) l'abrogazione dell'art. 17.
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