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D.P.R. 595/1993

Art. 26 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/26parte di D.P.R. 595/1993
Art. 26. 1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "49. Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformita' dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullita' o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". Nota all'art. 26: - Si trascrive il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 49. - Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere annotate sul registro dei brevetti e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi".

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