D.P.R. 595/1993
Art. 26 — 1
Art. 26. 1. L'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "49. Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformita' dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullita' o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi". Nota all'art. 26: - Si trascrive il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 49. - Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 60, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere annotate sul registro dei brevetti e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera aa)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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