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D.P.R. 595/1993

Art. 25 — 1

ELI /it/dpr/1993/12/01/595/art/25parte di D.P.R. 595/1993
Art. 25. 1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "47. Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda, ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione all'atto del rilascio". Nota all'art. 25: - Si trascrive il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 795/1948 nella formulazione originaria: "Art. 47. - Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti, nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto".

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