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D.P.R. 447/1988

Art. 83 — Citazione del responsabile civile

ELI /it/dpr/1988/09/22/447/art/83parte di D.P.R. 447/1988
Art. 83. Citazione del responsabile civile 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato puo' essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. 2. La richiesta deve essere proposta al piu' tardi per il dibattimento. 3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene: a) le generalita' o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile, se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalita' del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84; d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste. 4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato nella cancelleria del giudice che procede. 5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare o nel giudizio. La nullita' della notificazione rende nulla la citazione. 6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.

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